Imprese e professionisti
Assicurazione di responsabilità civile professionale
I professionisti iscritti agli albi hanno l'obbligo di dotarsi di una copertura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, e di comunicarne gli estremi al cliente. La polizza copre i danni causati da errori, omissioni e ritardi nello svolgimento dell'incarico.
Che cosa copre e che cosa non copre
Dire che cosa resta fuori è la parte più utile: è dove nascono i malintesi quando arriva il sinistro. Le voci qui sotto sono quelle tipiche di questo tipo di contratto, ma ogni polizza fa storia a sé e va letta.
Che cosa copre
- I danni patrimoniali causati al cliente da errori, omissioni o negligenze nell'incarico
- I danni derivanti da ritardo nell’esecuzione della prestazione
- La responsabilità per l'attività dei collaboratori e dei dipendenti dello studio
- Le spese di resistenza, cioè i costi per contestare una richiesta ritenuta infondata
- Con la retroattività: i fatti commessi prima della stipula ma contestati durante la validità della polizza
- Con la postuma o ultrattività: le richieste che arrivano dopo la cessazione dell’attività
- La responsabilità civile verso terzi legata ai locali dello studio, quando inclusa
Che cosa non copre
- I fatti dolosi, cioè gli errori commessi consapevolmente
- Le sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine professionale
- Le richieste già note o prevedibili al momento della stipula
- Le attività diverse da quelle dichiarate in polizza
- Le penali contrattuali e le obbligazioni di risultato assunte volontariamente
- I danni conseguenti a mancato pagamento di imposte e contributi da parte del cliente, salvo estensione
A chi serve davvero
Chi è iscritto a un albo
L'obbligo riguarda i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi. Gli estremi della polizza vanno comunicati al cliente al momento dell'incarico, e alcune categorie hanno massimali minimi stabiliti da norme di settore.
Chi ha cambiato compagnia
È il momento più delicato. Senza una retroattività adeguata, i fatti risalenti al periodo della vecchia polizza restano scoperti se la contestazione arriva dopo il passaggio.
Chi sta per cessare l’attività
Le richieste di risarcimento possono arrivare anni dopo la prestazione. La garanzia postuma copre proprio quella coda, quando la polizza non è più attiva perché lo studio ha chiuso.
Chi lavora con collaboratori
Il professionista risponde anche dell'operato di chi lavora nel suo studio. La polizza deve estendersi a collaboratori, praticanti e dipendenti.
Come lavoriamo su questa polizza
Sulla RC professionale c'è un aspetto tecnico che decide se la polizza serve o no, e quasi nessuno lo verifica: il regime temporale. Quasi tutti i contratti sono in claims made, cioè coprono le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è attiva, non i fatti accaduti in quel periodo.
La conseguenza pratica è che due date contano più del premio. La retroattività stabilisce fino a quanto indietro nel tempo la polizza copre i fatti; la postuma stabilisce per quanto tempo dopo la cessazione restano coperte le richieste. Una polizza senza retroattività adeguata, per chi esercita da anni, copre molto meno di quello che sembra.
Quando un professionista cambia compagnia, la verifica della continuità fra vecchia e nuova copertura è la cosa più importante da fare, e va fatta prima di disdire. Un buco fra i due contratti si scopre solo quando arriva la richiesta.
Controlliamo anche che il massimale rispetti i minimi previsti per la categoria e che l'attività dichiarata corrisponda a quella effettivamente svolta, incluse le prestazioni accessorie.
Su questo prodotto lavoriamo con Helvetia, Poly MGA. Essendo plurimandataria, l'agenzia può confrontare più proposte sulla stessa posizione. Vedi tutte le compagnie.
Domande frequenti
- La RC professionale è obbligatoria?
- Sì per i professionisti iscritti agli albi. L'obbligo comprende anche quello di rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il massimale al momento dell'assunzione dell'incarico. Alcune categorie hanno inoltre massimali minimi fissati da norme o da regolamenti dei rispettivi ordini.
- Che cosa significa claims made?
- Significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate mentre il contratto è attivo, indipendentemente da quando è avvenuto il fatto, purché rientri nel periodo di retroattività. È il regime prevalente nella RC professionale, e cambia completamente il modo in cui va valutato un contratto.
- Che cos’è la retroattività?
- È il periodo precedente alla stipula entro cui i fatti restano coperti, se la richiesta arriva durante la validità della polizza. Per chi esercita da vent'anni, una retroattività di pochi anni lascia scoperta gran parte della propria attività passata. È la clausola su cui guardare per prima.
- Se chiudo lo studio, resto coperto?
- Solo se la polizza prevede la garanzia postuma, chiamata anche ultrattività. Le richieste di risarcimento possono arrivare anni dopo la prestazione, quando il contratto non è più attivo. Senza postuma quelle richieste restano a carico personale. È un punto da definire prima di cessare, non dopo.
- Posso cambiare compagnia senza rischi?
- Si può, ma va fatto verificando che la nuova polizza abbia una retroattività che copra almeno il periodo della precedente. Altrimenti si crea un buco temporale: fatti accaduti sotto il vecchio contratto e contestati sotto il nuovo non trovano copertura da nessuna delle due parti.
Scrivici
Raccontaci cosa ti serve.
Il canale più rapido resta il telefono: rispondiamo direttamente noi. Se preferisci scrivere, ci sono WhatsApp e l’email, e rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo.
Il preventivo è gratuito e non impegna a nulla.
Correlate
Potrebbe interessarti anche
Aziende
RC verso terzi e dipendenti, incendio, furto, interruzione di attività.
Tutela legale
Paga avvocato e perito quando serve difendersi o far valere un diritto.